1. L'articolo 4 della legge n. 425 del 1997, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
««Art. 4. - (Commissione e sede d'esame). - 1. La commissione d'esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per le tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie, pareggiate o legalmente riconosciute e da un presidente esterno.
2. Il presidente di ogni commissione d'esame è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni della propria commissione d'esame.
3. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prime due prove scritte operando per aree disciplinari; la correzione della terza prova e il colloquio devono avvenire alla presenza dell'intera commissione. Le valutazioni per l'attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.
4. A ogni commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato