Art. 4.

      1. L'articolo 4 della legge n. 425 del 1997, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      ««Art. 4. - (Commissione e sede d'esame). - 1. La commissione d'esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per le tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie, pareggiate o legalmente riconosciute e da un presidente esterno.
      2. Il presidente di ogni commissione d'esame è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni della propria commissione d'esame.
      3. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prime due prove scritte operando per aree disciplinari; la correzione della terza prova e il colloquio devono avvenire alla presenza dell'intera commissione. Le valutazioni per l'attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.
      4. A ogni commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato

 

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è abbinata a una commissione di istituto statale.
      5. I casi e le modalità di sostituzione dei presidenti sono specificamente individuati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di natura non regolamentare.
      6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, nell'ordine, all'ambito comunale e provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.
      7. Nell'ambito dello svolgimento delle attività ispettive di competenza del Ministero della pubblica istruzione, sono assicurati la sistematica e costante verifica e il monitoraggio sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità e integrativi».